Lo Statuto

“Amici dell’Aventino ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)”

Art. 1 (forma giuridica)

  1. È costituita in un’associazione culturale indipendente, senza scopo di lucro, con denominazione “Amici dell’Aventino ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)”
  1. Con tale denominazione si qualificherà in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, esplicitando la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o l’acronimo «ONLUS».

Art. 2 (Sede)

  1. L’Associazione ha sede legale in Roma.
  1. La sede pro-tempore è fissata in Piazza S. Alessio n°23, presso lo Studentato Teologico dei padri Somaschi.
  1. L’Associazione può attivare sedi operative su delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 (oggetto sociale)

  1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale per la promozione civile e culturale del Colle Aventino e della città di Roma.
  1. L’Associazione opera nei seguenti settori di attività, elencati all’articolo 10, comma 1, lettera a) del D.lgvo n.460/1997:
  • tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  • tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
  • promozione della cultura e dell’arte;
  • tutela dei diritti civili;
  1. Le finalità specifiche che si propone l’Associazione sono le seguenti:
  • tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico/storico, della natura e dell’ambiente dell’Aventino salvaguardando le aree di particolare interesse per renderle più fruibili al pubblico.
  • reperimento di fondi al fine di realizzare progetti di conservazione e recupero dei beni d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 tra cui i giacimenti di Villa Bellezza, il Mitreo di Santa Prisca, la Casa degli Scipioni, le Terme Deciane, le Basiliche, Abbazie e Conventi presenti sul territorio del Colle Aventino.
  • tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, attraverso la salvaguardia del patrimonio arboreo censito sul Colle Aventino: in particolare l’Associazione si adopera per la manutenzione in affidamento da parte delle Amministrazioni locali titolate delle aree a giardino e aiuole verdi presenti sul Colle Aventino tra cui a titolo indicativo ma non esaustivo, il Giardino degli Aranci ed il giardino di piazza Albina, il Parco Piccioni, il giardino di Via Sant’Alberto Magno ed altre aree verdi esistenti sul Colle Aventino.
  • incentivazione della cultura e dell’arte attraverso l’organizzazione di incontri con personalità del mondo delle scienze, spettacolo e cultura in generale, l’organizzazione di mostre, esposizioni d’arte pittorica e scultorea, fornendo il sostegno per l’organizzazione di eventi teatrali o di intrattenimento musicale
  • sostegno a tutte le iniziative dirette alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale, urbanistico e sociale dell’Aventino: a tal fine l’Associazione si fa carico della presentazione di proposte alle competenti Autorità per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, e si propone, inoltre, di partecipare all’attuazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti elaborati dal 1^ Municipio o dal Comune di Roma per il risanamento e la valorizzazione dell’Aventino
  • collaborazione con Enti locali, regionali, nazionali ed europei, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, e partecipazione o collaborazione con altre associazioni, Enti od organizzazioni aventi finalità analoghe o connesse alle proprie.
  • tutela dei diritti civili impegnandosi nella partecipazione a tutte le forme di gestione democratica che interessino il quartiere: in particolare, per favorire l’incontro e la conoscenza fra gli abitanti dell’Aventino che rafforzino i rapporti di collaborazione e solidarietà sociale, promuove anche incontri con i rappresentanti delle forze dell’ordine, dell’amministrazione comunale e degli enti pubblici o privati presenti sul territorio del Colle per diffondere e pubblicizzare le attività e gli interventi che tali soggetti pongono in atto sul territorio ed a presidio dello stesso.
  1. Tutte le predette attività hanno quale unico obiettivo l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale ai sensi dell’artico 10, comma 1, lettera b) del D.Lvo 460/1997, essendo fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate dal precedente articolo dello Statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 (ammissione e diritti degli associati)

  1. All’Associazione possono aderire tutti i maggiorenni che si riconoscano amici dell’Aventino. Non ne possono far parte tutti coloro che abbiano o si propongono finalità contrastanti con quelle dell’Associazione e, se già associati, ne saranno esclusi previa proposta del Consiglio Direttivo all’Assemblea degli associati, riunita in apposita convocazione straordinaria.
  1. È esclusa la possibilità di associazione temporanea.
  1. L’ammissione di nuovi associati su domanda degli interessati e dietro presentazione da parte di due associati è deliberata dal Consiglio Direttivo.
  1. Agli associati, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, è garantita la partecipazione alle decisioni associative attraverso il diritto di voto assembleare, così come è garantito il diritto di presentare la propria candidatura alle cariche sociali elettive.
  1. L’associazione prevede anche i semplici “simpatizzanti”, cioè persone che richiedano di essere informate sulle attività dell’Associazione e che presentino richiesta all’associazione, senza obbligo di presentazione da parte di alcun associato, rilasciando l’autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali ai sensi delle Leggi vigenti in materia di tutela della privacy. I simpatizzanti non sono associati, sono esentati dal pagamento della quota annuale e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo pur potendo assistere alle Assemblee dell’associazione, ove invitati da un membro del Consiglio Direttivo.
  1. L’adesione all’Associazione comporta, da parte degli associati, l’obbligo di osservare le norme del presente Statuto e quelle che, in base allo Statuto, saranno deliberate dai competenti organi sociali.

Art. 5 (Organi della associazione)

  1. Sono organi dell’Associazione:
  • l’Assemblea degli associati
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente
  • il Collegio Sindacale
  • il Collegio dei Probiviri
  • il Tesoriere
  1. Tutte le cariche sono volontarie e gratuite.

Art. 6 (Assemblea degli associati)

  1. L’Assemblea degli associati è l’organo deliberante dell’Associazione ed è formata da tutti gli associati in regola con le quote annuali.
  1. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
  • fissa gli indirizzi generali ed il programma di massima dell’attività sociale.
  • elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri.
  • approva i rendiconti annuali preventivi e consuntivi dell’Associazione.
  1. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l’anno ed ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta al Presidente di almeno un decimo degli associati, con un minimo di 10 associati, ed è convocata con almeno 15 giorni di anticipo.
  1. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese, in prima convocazione, con una maggioranza che rappresenti la metà più uno degli associati.
  1. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide, se prese a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti.
  1. In caso di impedimento grave del Presidente, l’Assemblea degli associati è presieduta dal Vice-Presidente vicario o dalla persona designata dagli intervenuti.
  1. A cariche scadute l’Assemblea elettiva delle nuove cariche è presieduta dal Presidente eletto dai partecipanti per la sessione contingente.
  1. Ogni associato non può cumulare più di due deleghe.
  1. L’avviso di convocazione dell’Assemblea, indicandone i motivi, potrà prevedere anche modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità che dovranno essere prefissati, purché attraverso l’utilizzo di sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché fornire adeguata pubblicità delle sedute e garantire la espressione del voto per corrispondenza mediante comunicazione con mezzi telematici.

Art. 7 (Consiglio direttivo)

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di Consiglieri da cinque a quindici, purché sempre in numero dispari.
    Nel caso in cui la composizione del Consiglio Direttivo dovesse subire alterazioni nel numero dei componenti, per dimissioni, decadenze, esclusioni o altre cause, subentra quale nuovo componente il primo dei non eletti, qualora l’Assemblea abbia proceduto alle nomine in seguito a scrutinio dei voti; diversamente il presidente del Consiglio Direttivo provvederà a convocare l’Assemblea per deliberare la nomina del sostituto.
  1. Il Consiglio Direttivo:
  • sovrintende all’attività dell’Associazione e provvede a tutto quanto necessario al raggiungimento degli scopi sociali
  • riferisce all’Assemblea sull’attività dell’Associazione e ne attua le deliberazioni
  • stabilisce l’entità delle quote d’iscrizione ed i contributi associativi. I contributi versati non sono rimborsabili
  • cura la predisposizione dei rendiconti preventivi e consuntivi annuali, da sottoporre alla verifica del Collegio Sindacale e alla successiva approvazione dell’Assemblea degli associati.
  1. Il Consiglio Direttivo:
  • elegge a maggioranza semplice tra i propri membri il Presidente e due Vice-Presidenti, di cui uno vicario;
  • elegge tra i suoi membri il Tesoriere e delibera gli incarichi operativi ai Consiglieri;
  • delibera al suo interno l’istituzione di settori esecutivi, ne nomina i responsabili e costituisce gruppi di lavoro.
  1. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.
  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente sei volte l’anno ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Consiglieri.
    Alle riunioni del Consiglio Direttivo non è ammessa la partecipazione per delega.
    L’assenza per tre riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica di componente in seno al Consiglio Direttivo; sarà lo stesso Consiglio che potrà valutare la giustificazione delle assenze.
  1. Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno ritenute valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei membri oltre a quella del Presidente.
    Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti.
  1. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche nelle forme telematiche previste dal comma 9 del precedente articolo.

Art. 8 (Presidente dell’Associazione)

  1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice tra i suoi membri, dura in carica due anni ed è rieleggibile.
  1. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
  1. Il Presidente è coadiuvato dai Vicepresidenti, che durano in carica per due anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Art. 9 (Probiviri)

  1. Il Collegio dei Probiviri – che elegge al suo interno il Presidente – è composto da tre membri qualificati, scelti dall’Assemblea tra gli associati.
  1. Il Collegio ha potere di insindacabile giudizio in merito a controversie sorte tra associati o tra associati ed organi dell’Associazione su questioni concernenti la vita associativa.

Art.10 (Sindaci)

  1. Il Collegio Sindacale – che elegge al suo interno il Presidente – è composto da tre membri, durano in carica tre anni e sono eletti dall’Assemblea degli associati tra persone di provata competenza in campo amministrativo.
  1. Il Collegio sovrintende alla regolarità gestionale-amministrativa dell’Associazione e redige la Relazione di accompagnamento ai rendiconti da sottoporre all’Assemblea degli associati.

Art. 11 (Patrimonio)

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
  • dai contributi associativi;
  • dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
  • da eventuali contribuzioni e finanziamenti dello Stato, della Regione, di Enti Pubblici o Privati;
  • da eventuali devoluzioni di beni fatti all’Associazione;
  • da proventi di attività dell’Associazione;
  1. Il versamento delle quote sociali dovrà effettuarsi entro il 31 marzo di ogni anno.
  1. L’associato non in regola per due anni consecutivi, verrà ritenuto dimissionario dal Consiglio Direttivo.
  1. L’Associazione non ha fine di lucro, ed ogni utile, fondo, riserva o avanzo di gestione derivante dalle attività svolte o proveniente da ulteriori apporti finanziari e patrimoniali dovrà essere utilizzato per il conseguimento dello scopo sociale e per l’allargamento delle capacità di intervento dell’Associazione stessa e non potrà essere in alcun modo, anche indiretto, distribuito agli associati, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
  1. L’Associazione ha l’obbligo di reimpiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
  1. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 12 (Rendiconto annuale)

  1. Il Consiglio entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale provvederà a predisporre il rendiconto economico e finanziario della gestione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, nonché un bilancio preventivo delle entrate e delle spese, anch’esso da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
  1. L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 13 (Modifiche statutarie)

  1. Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea degli associati, riunita in convocazione straordinaria, con la presenza di almeno la metà più uno di essi e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  1. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea, riunita in convocazione straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

Art. 14

Quanto non stabilito espressamente dal presente Statuto sarà materia di regolamentazione da parte del Consiglio Direttivo, con successiva approvazione dell’Assemblea